Errore medico e danno da perdita della capacità lavorativa: la cassazione consente la liquidazione presuntiva del danno

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27353 del 22 ottobre 2024, ha stabilito che, in caso di errore medico che comporti postumi permanenti, il danno da perdita della capacità lavorativa può essere presunto e liquidato equitativamente dal giudice. Questo principio si applica anche nel caso in cui la vittima sia un minore, con danni che possono influenzare il suo futuro guadagno.

La decisione ha fatto seguito al ricorso di una donna, vittima di un errore medico durante il parto, che ha causato danni permanenti, tra cui un grave deficit nello sviluppo dell’arto sinistro e problemi visivi, con una invalidità accertata del 25% a causa di un errore medico durante il parto. Nonostante la liquidazione di un danno biologico, la sua richiesta di risarcimento per il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa è stata inizialmente respinta dai giudici di primo grado e di appello. I giudici di merito giustificarono il rigetto sottolineando che, essendo la danneggiata un “minore non percettore di reddito”, non era possibile quantificare la perdita patrimoniale senza una prova rigorosa che dimostrasse la compromissione del suo futuro guadagno.

La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, dichiarando che, nel caso di invalidità permanente accertata, come quella del 25% nel caso specifico, il danno da perdita della capacità lavorativa deve essere valutato anche in via presuntiva. Infatti, la Cassazione ha affermato che, quando l’invalidità è elevata e la perdita di guadagno è altamente probabile, il giudice può accertare presuntivamente il danno patrimoniale e liquidarlo con criteri equitativi, senza necessità di una prova rigorosa. Questo principio si estende anche ai minori che non percepiscono ancora un reddito, ma per i quali è ragionevole presumere che, in futuro, possano subire una perdita economica dovuta alla riduzione delle loro capacità lavorative a causa di un infortunio o di un errore medico. In sostanza, anche in assenza di una prova diretta di un potenziale reddito futuro, il giudice può basarsi su valutazioni indiziarie per stimare il danno patrimoniale. La Cassazione ha, quindi, evidenziato che l’accertamento della perdita della capacità lavorativa di una persona con invalidità permanente può avvenire anche attraverso la prova presuntiva. Ciò significa che, quando l’elevata invalidità suggerisce con alta probabilità che la vittima avrà un reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito senza l’infortunio, il giudice può stimare il danno economico in modo equitativo.

Questo approccio è stato applicato in casi precedenti, dove il danno economico derivante da lesioni fisiche è stato valutato in base alla probabile riduzione dei guadagni futuri, tenendo conto delle condizioni socio-economiche della vittima e della sua famiglia. Nel caso di un minore, come nel caso specifico, la Corte ha affermato che la riduzione della capacità lavorativa può essere valutata in base alla probabilità che, in futuro, il reddito della vittima sarà inferiore a quello che avrebbe guadagnato senza l’incidente. Questo principio si applica anche quando il minore non ha ancora iniziato a lavorare, ma dove è possibile ipotizzare che, a causa delle sue limitazioni fisiche, avrà minori opportunità di accedere a lavori o studi che gli permetterebbero di ottenere guadagni maggiori.

La sentenza della Cassazione rappresenta un cambiamento importante nel modo in cui i danni patrimoniali derivanti da errori medici vengono trattati, soprattutto quando si tratta di minori o di persone non ancora in età lavorativa. La possibilità di applicare la prova presuntiva permette al giudice di valutare il danno economico in modo più flessibile, tenendo conto della gravità dell’invalidità e delle sue potenziali implicazioni sulla vita lavorativa della vittima.

In sostanza, la decisione riconosce che l’impossibilità di guadagnare in futuro a causa di un danno fisico è una conseguenza tangibile e deve essere risarcita, anche quando non vi è una prova diretta del reddito che sarebbe stato generato in assenza dell’incidente.

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