Unione civili e assegno di mantenimento: la cassazione applica le stesse regole del matrimonio

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24930 del 17 settembre 2024, ha ribadito che, nelle unioni civili, le regole sull’assegno di mantenimento si allineano a quelle previste per il matrimonio. In particolare, l’assegno non è dovuto quando entrambe le parti versano in condizioni economiche difficili. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna che contestava la revoca dell’assegno, stabilito in precedenza a suo favore a carico della sua ex compagna.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte di Appello aveva accertato che entrambe le parti fossero in una condizione economica difficile, con l’ex compagna priva di reddito e gravata da debiti accumulati durante l’unione civile. La Cassazione ha confermato questa decisione, ritenendo che la situazione economica di entrambe le parti non giustificasse l’obbligo di un mantenimento. La Cassazione ha, quindi, chiarito che le disposizioni sull’assegno di mantenimento per le unioni civili si basano sugli stessi principi che regolano il divorzio. L’assegno ha una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, e spetta solo se l’ex partner ha mezzi insufficienti e non può provvedere autonomamente al proprio sostentamento per cause oggettive. Il giudice, nel determinare l’assegno, deve valutare le condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto anche della durata dell’unione e del contributo di ciascuna nella gestione familiare.

Nel caso specifico, la Corte ha accertato che l’ex compagna della ricorrente non avesse alcun reddito e che l’assegno di mantenimento non fosse giustificato, poiché la ricorrente non aveva fornito elementi concreti per contestare la decisione dei giudici di merito relativi alla revoca dell’assegno in precedenza disposto a suo favore. In particolare, la Cassazione ha evidenziato che la ricorrente non aveva fornito prove sufficienti per contrastare la conclusione che entrambe le ex partner fossero in una situazione economica di pari difficoltà. La Corte, pertanto, ha rigettato il ricorso.

La decisione della Cassazione ribadisce che il giudizio sul mantenimento in un’unione civile deve essere comparativo, valutando le condizioni economiche di entrambi i partner. Anche la presenza di figli nati da un precedente matrimonio non deve influire sulla decisione, se non contribuisce a cambiare la valutazione complessiva delle risorse economiche e della capacità di autosostenersi di ciascun partner. In sintesi, la Cassazione ha confermato che, nelle unioni civili, l’assegno di mantenimento non è automatico, ma deve essere giustificato dalla concreta necessità di uno dei partner di essere sostenuto. Se entrambe le parti si trovano in difficoltà economiche equivalenti, l’assegno non è dovuto.

La presenza di figli da precedenti relazioni non influisce sulla decisione, salvo che non sia la causa diretta dell’impossibilità economica di uno dei partner. Con questa ordinanza, la Corte ribadisce la necessità di un’analisi approfondita e oggettiva delle condizioni economiche di entrambi i soggetti coinvolti, applicando le stesse regole del matrimonio anche alle unioni civili.

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